CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IIISez. III§ 1

Art. 2211

Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto.

In vigore dal 19 apr 1942
I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2211

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo