CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo III›Sez. III›§ 1
Art. 2211
2332 / 3261Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto.
In vigore dal 19 apr 1942
I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2211