CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. IV›§ 2
Art. 2175
Perimento del bestiame.
In vigore dal 19 apr 1942
Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2175