Art. 2175 · Perimento del bestiame.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IISez. IV§ 2

Art. 2175

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Perimento del bestiame.

In vigore dal 19 apr 1942
Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.
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