CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. IV›§ 1
Art. 2170
Nozione.
In vigore dal 19 apr 1942
Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.
L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2170