CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. III
Art. 2166
Obblighi del concedente.
In vigore dal 19 apr 1942
Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2166