CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IISez. III

Art. 2166

Obblighi del concedente.

In vigore dal 19 apr 1942
Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2166

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo