CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. III
Art. 2169
Rinvio.
In vigore dal 19 apr 1942
Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli , secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle concernenti la tenuta e l'efficacia probatoria del libretto colonico, qualora le parti l'abbiano d'accordo istituito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2169