CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IISez. II

Art. 2145

Diritti ed obblighi del concedente.

In vigore dal 19 apr 1942
Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica. La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2145

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo