CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 2145
Diritti ed obblighi del concedente.
In vigore dal 19 apr 1942
Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica.
La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2145