CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 2144
Mezzadria a tempo determinato.
In vigore dal 19 apr 1942
La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.
Se non è comunicata disdetta a norma dell'articolo precedente, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2144