CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. I
Art. 2139
Scambio di mano d'opera o di servizi.
In vigore dal 19 apr 1942
Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2139