CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. I
Art. 2137
Responsabilità dell'imprenditore agricolo.
In vigore dal 19 apr 1942
L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2137