Art. 2137 · Responsabilità dell'imprenditore agricolo.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IISez. I

Art. 2137

2258 / 3261

Responsabilità dell'imprenditore agricolo.

In vigore dal 19 apr 1942
L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura.
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