CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. I
Art. 2136
Inapplicabilità delle norme sulla registrazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto è disposto dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2136