CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IISez. I

Art. 2136

Inapplicabilità delle norme sulla registrazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto è disposto dall'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2136

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