CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. I
Art. 2138
Dirigenti e fattori di campagna.
In vigore dal 19 apr 1942
I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2138