Art. 2138 · Dirigenti e fattori di campagna.
CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. I

Art. 2138

2259 / 3280

Dirigenti e fattori di campagna.

In vigore dal 19 apr 1942
I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2138