CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IISez. II

Art. 2141

Nozione.

In vigore dal 19 apr 1942
Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. È valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2141

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