CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 2143
Mezzadria a tempo indeterminato.
In vigore dal 19 apr 1942
La mezzadria a tempo indeterminato s'intende convenuta per la durata di un anno agrario, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2143