CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 2147
Obblighi del mezzadro.
In vigore dal 19 apr 1942
Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica.
È a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2147