CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IISez. II

Art. 2150

Rappresentanza della famiglia colonica.

In vigore dal 19 apr 1942
Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica. Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2150

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