CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 2153
Riparazioni di piccola manutenzione.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia colonica si servono.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2153