CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IISez. II

Art. 2156

Vendita dei prodotti.

In vigore dal 19 apr 1942
La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato. La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2156

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