CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IISez. II

Art. 2160

Trasferimento del diritto di godimento del fondo.

In vigore dal 19 apr 1942
Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria continua nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto. In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell'anno agrario in corso o di quello successivo, se non è comunicato almeno tre mesi prima della fine dell'anno agrario in corso. I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria dell'originario concedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2160

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