CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IISez. III

Art. 2165

Durata.

In vigore dal 19 apr 1942
La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinché il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo. Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può avere una durata inferiore a due anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2165

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