CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. III
Art. 2165
Durata.
In vigore dal 19 apr 1942
La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinché il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo.
Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può avere una durata inferiore a due anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2165