CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. III
Art. 2167
Obblighi del colono.
In vigore dal 19 apr 1942
Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione.
Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2167