CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IISez. IV§ 2

Art. 2171

Nozione.

In vigore dal 19 apr 1942
Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante. La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario. La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l'età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2171

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