CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. IV›§ 2
Art. 2173
Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera.
In vigore dal 19 apr 1942
La direzione dell'impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento.
La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2173