CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 2155
Raccolta e divisione dei prodotti.
In vigore dal 19 apr 1942
Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.
I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti.
Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2155