CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 2156
2277 / 3261Vendita dei prodotti.
In vigore dal 19 apr 1942
La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato.
La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2156