Art. 2156 · Vendita dei prodotti.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IISez. II

Art. 2156

2277 / 3261

Vendita dei prodotti.

In vigore dal 19 apr 1942
La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato. La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2156