CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IISez. II

Art. 2149

Divieto di subconcessione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il mezzadro non può cedere la mezzadria, nè affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2149

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