CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 2149
2270 / 3261Divieto di subconcessione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il mezzadro non può cedere la mezzadria, nè affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2149