CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. IV
Art. 2134
Norme applicabili al tirocinio.
In vigore dal 19 apr 1942
Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali o da norme corporative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2134