CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo ISez. IV

Art. 2134

Norme applicabili al tirocinio.

In vigore dal 19 apr 1942
Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali o da norme corporative.
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