Art. 2134 · Norme applicabili al tirocinio.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo ISez. IV

Art. 2134

2255 / 3261

Norme applicabili al tirocinio.

In vigore dal 19 apr 1942
Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali o da norme corporative.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2134