CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. IV
Art. 2134
2255 / 3261Norme applicabili al tirocinio.
In vigore dal 19 apr 1942
Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali o da norme corporative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2134