Art. 2139 · Scambio di mano d'opera o di servizi.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IISez. I

Art. 2139

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Scambio di mano d'opera o di servizi.

In vigore dal 19 apr 1942
Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2139