Art. 2166 · Obblighi del concedente.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IISez. III

Art. 2166

2287 / 3261

Obblighi del concedente.

In vigore dal 19 apr 1942
Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2166