CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. III
Art. 2166
2287 / 3261Obblighi del concedente.
In vigore dal 19 apr 1942
Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2166