CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. IV›§ 2
Art. 2178
2299 / 3261Accrescimenti, prodotti, utili e spese.
In vigore dal 19 apr 1942
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.
È nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2178