Art. 2178 · Accrescimenti, prodotti, utili e spese.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IISez. IV§ 2

Art. 2178

2299 / 3261

Accrescimenti, prodotti, utili e spese.

In vigore dal 19 apr 1942
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi. È nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2178