Art. 2182 · Conferimento del bestiame.
CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. IV›§ 3

Art. 2182

2303 / 3280

Conferimento del bestiame.

In vigore dal 19 apr 1942
Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute. Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2182