Art. 2194 · Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IIISez. I

Art. 2194

2315 / 3261

Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione.

In vigore dal 19 apr 1942
Salvo quanto disposto dagli , chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.
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