CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo III›Sez. I
Art. 2194
2315 / 3261Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo quanto disposto dagli , chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2194