Art. 2212 · Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IIISez. III§ 1

Art. 2212

2333 / 3261

Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi.

In vigore dal 19 apr 1942
Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali. Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2212