CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo III›Sez. III›§ 2
Art. 2214
2335 / 3261Libri obbligatori e altre scritture contabili.
In vigore dal 19 apr 1942
L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2214