CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo III›Capo I
Art. 2223
Prestazione della materia.
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera, purchè le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2223