CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo III›Capo I
Art. 2227
Recesso unilaterale dal contratto.
In vigore dal 19 apr 1942
Il committente può recedere dal contratto, ancorchè sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2227