Art. 2227 · Recesso unilaterale dal contratto.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IIICapo I

Art. 2227

2349 / 3261

Recesso unilaterale dal contratto.

In vigore dal 19 apr 1942
Il committente può recedere dal contratto, ancorchè sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2227