CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo III›Capo II
Art. 2230
Prestazione d'opera intellettuale.
In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2230