CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo III›Capo II
Art. 2234
Spese e acconti.
In vigore dal 19 apr 1942
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2234