CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IVCapo II

Art. 2240

Norme applicabili.

In vigore dal 19 apr 1942
Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico è regolato dalle disposizioni di questo capo e, in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli usi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2240

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