CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IVCapo II

Art. 2242

Vitto, alloggio e assistenza.

In vigore dal 19 apr 1942
Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e all'assistenza medica. Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
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