CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IVCapo II

Art. 2246

Certificato di lavoro.

In vigore dal 19 apr 1942
Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate e il periodo di servizio prestato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2246

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