CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo IV›Capo II
Art. 2246
2368 / 3261Certificato di lavoro.
In vigore dal 19 apr 1942
Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate e il periodo di servizio prestato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2246