CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo IV›Capo II
Art. 2244
Recesso.
In vigore dal 19 apr 1942
Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli .
Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni o, se l'anzianità di servizio è superiore a due anni, a quindici giorni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2244