CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IVCapo II

Art. 2244

Recesso.

In vigore dal 19 apr 1942
Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli . Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni o, se l'anzianità di servizio è superiore a due anni, a quindici giorni.
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