CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. III›§ 4
Art. 2118
Recesso dal contratto a tempo indeterminato.
In vigore dal 19 apr 1942
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2118